BENEFICIARI
Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese italiane, di tutti i settori economici senza limitazioni dimensionali o di sistema di determinazione di reddito ai fini fiscali.


Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in BENI IMMATERIALI 4.0
Il Decreto aiuti interviene sull’aliquota in vigore quest’anno, quella al 20%, alzandola al 50%: un aumento di due volte e mezzo che porta questo incentivo a superare l’aliquota prevista per i beni materiali, attualmente fissata al 40%.

La disposizione si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. DI fatto quindi si tratta di un intervento retroattivo che consentirà anche a chi ha acquistato software 4.0 nei primi mesi dell’anno 2022 di godere di questa super-aliquota.

Per investimenti oltre i 300 mila euro le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.


MODALITA’ DI UTILIZZO del credito d’imposta beni immateriali 4.0
Il credito d’imposta pari al 50% è utilizzabile esclusivamente in compensazione ripartito in tre quote annuali di pari importo per i beni immateriali 4.0.

Novità sul credito d’imposta FORMAZIONE 4.0
Le modifiche apportate dal nuovo decreto AIUTI a questa importante misura di stimolo agli investimenti delle imprese in termini di formazione del personale, consistono in un incremento delle aliquote per il credito d’imposta, e cioè:

– 70% delle spese per le piccole imprese (massimo annuale di 300.000 euro);
– 50% delle spese per le medie imprese (massimo annuale di 250.000 euro);
– 30% delle spese per le grandi imprese (massimo annuale di 250.000 euro).

Affinché si possa beneficiare delle nuove aliquote devono però verificarsi due condizioni:

– le attività formative devono essere erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
– i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze devono essere certificati secondo le modalità stabilite con il decreto stesso.

MODALITA’ DI UTILIZZO del credito d’imposta Formazione 4.0
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione dopo aver acquisito la certificazione dei costi.