INDICE
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NOTIZIE IN SINTESI                                                                           

  • Obbligo comunicazione preventiva lavoro autonomo occasionale
  • Decreto Natale
  • Scende a 999,99 euro il limite del contante

NEWS E INFORMATIVE

  • Conversione Decreto Fisco-Lavoro
  • Nuove regole per l’esterometro rinviate al 1° luglio 2022
  • Corrispettivi telematici: nuove specifiche tecniche finalmente in vigore dal 1° gennaio 2022
  • Disciplina degli scambi intracomunitari: dal 1° dicembre 2021 in vigore il decreto che recepisce la direttiva 2018/1910
  • Le nuove tabelle aci per il 2022
  • Modificata la misura del tasso legale
  • Regole per il corretto utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali

SCADENZIARIO

Principali scadenze dal 16 gennaio 2022 al 16 febbraio 2022

                                                          

NOTIZIE IN SINTESI

OBBLIGO COMUNICAZIONE PREVENTIVA LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
Comunicazione preventiva lavoro autonomo occasionale In sede di conversione in legge del DL  146/2021, viene introdotto l’obbligo di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, in base alle modalità oggi vigenti per il lavoro intermittente (articolo 15, comma 3, D.Lgs. 81/2015). In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.                                                                                                                        
FATTURA CONFORME AL DECRETO IVA
La fattura deve essere conforme a quanto previsto dal decreto Iva. In tema di imposte sui redditi, l’irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dall’articolo  21  D.P.R.  633/1972, fa venir meno la presunzione di veridicità  di quanto in essa rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla  deduzione  del  costo  relativo;  per  conseguenza  l’Amministrazione  finanziaria  può  contestare l’effettività  delle  operazioni  ad  essa  sottese  e  ritenere  indeducibili  i  costi  nella  stessa  indicati  (cfr. sentenze n. 211/2018 e n. 21446/2014).   (Cassazione – ordinanza n.37209 – 10 novembre 2021 – 29 novembre 2021)
SCENDE A 999,99 EURO IL LIMITE DEL CONTANTE
Dal 1° gennaio 2022 cambia infatti la soglia dei pagamenti con il limite che passa da 1.999,99 euro a 999,99. Soglia che viene applicata per qualsiasi passaggio di denaro tra persone fisiche o giuridiche. Nulla cambia invece per prelievi e versamenti in banca, che potranno essere effettuati per importi anche superiori a 999,99 euro. (articolo 49, comma 3-bis, D.Lgs. 231\2007)
                                          per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia: tel. 03023076 – fax 0302304108 – email fiscale.tributario@confapibrescia.it  

NEWS E INFORMATIVE

CONVERSIONE DECRETO FISCO-LAVORO

Il D.L. 146/2021, ribattezzato Decreto Fisco-Lavoro è stato convertito con L. 215/2021, pubblicata sulla Serie Generale n. 301 della Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2021.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di carattere fiscale.

ArticoloContenuto
Articolo 1-bis, comma 1Proroga termini per il versamento dell’Irap Attraverso la modifica dell’articolo 42-bis, comma 5, D.L. 104/2020, slitta al 31 gennaio 2022, il termine entro il quale versare l’Irap in caso di errata applicazione delle disposizioni esentative previste dall’articolo 24, D.L. 34/2020.
Articolo 2Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 Il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo, previsto dall’articolo 25, comma 2, D.P.R. 602/1973, per le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, D.P.R. 602/1973, in 180 giorni.
Articolo 3Estensione della rateazione per i piani di dilazione Viene modificato il comma 2-ter dell’articolo 68, D.L. 18/2020, prevedendo che per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui all’articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), D.P.R. 602/1973, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 18 e 10 rate, anche non consecutive. Viene, inoltre, previsto che i debitori che, al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del decreto, sono incorsi in decadenza da piani di dilazione di cui all’articolo 19, D.P.R. 602/1973, in essere alla data dell’8 marzo 2020 vengono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell’articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, D.L. 18/2020, è fissato al 31 ottobre 2021, ferma restando quanto previsto precedentemente. Per i carichi ricompresi nei piani di dilazione di cui sopra: a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° al 22 ottobre 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell’articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell’articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999.
Articolo 3-bisNon impugnabilità dell’estratto di ruolo Per effetto del nuovo comma 4-bis dell’articolo 12, D.P.R. 602/1973, è prevista la non impugnabilità dell’estratto di ruolo. Inoltre, il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), Regolamento di cui al decreto Mef 40/2008, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis, D.P.R 602/1973 o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una P.A..
Articolo 5, commi 7-12Sanatoria credito R&S I soggetti che al 22 ottobre 2021 hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta R&S di cui all’articolo 3, D.L. 145/2013, maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell’importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi. Soggetti interessati La procedura di riversamento spontaneo è riservata a: – soggetti che abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività R&S ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta; – soggetti che, in relazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis dell’articolo 3, D.L. 145/2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, L. 145/2018; – soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento. Esclusioni e decadenza Non è ammessa la procedura di riversamento spontaneo quado il credito d’imposta utilizzato in compensazione derivi da condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta. È prevista la decadenza dalla procedura, con acquisizione a titolo definitivo delle somme già versate, quando vengano accertate condotte fraudolente post richiesta di accesso. La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi al 22 ottobre 2021. Nel caso in cui l’utilizzo del credito d’imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi al 22 ottobre 2021, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione. Procedura di accesso Entro il 30 settembre 2022, deve essere inviata apposita richiesta all’Agenzia delle entrate, con indicazione: – del/dei periodo/i d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta; – importi del credito oggetto di riversamento spontaneo; e – tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. Con provvedimento direttoriale, da emanarsi entro il 31 maggio 2022, saranno individuati contenuto e modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura. L’importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022. Il versamento può essere effettuato in 3 rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale. Ai fini del riversamento non è ammessa la compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997. La procedura si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall’articolo 20, D.P.R. 602/1973, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022. Il perfezionamento della procedura di riversamento fa venir meno la punibilità per il delitto di indebita compensazione di cui all’articolo 10-quater, D.Lgs. 74/2000.
Articolo 5, comma 12-bisSistemi evoluti di incasso e commercianti al minuto Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 2, comma 5-bis, D.Lgs. 127/2015, è rinviato al 1° luglio 2022 il termine a decorrere dal quale i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22, D.P.R. 633/1972 (commercio al minuto), che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3, D.P.R. 633/1972, che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
Articolo 5, comma 12-terTrasmissione telematica Sts Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 2, comma 6-quater, D.Lgs. 127/2015, viene rinviata al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell’obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica.
Articolo 5, comma 12-quaterFatturazione elettronica per gli operatori sanitari Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 10-bis, comma 1, D.L. 119/2018, viene prorogato al 2022 il divieto di emissione della fattura elettronica da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Articolo 5, comma 14-terRinvio abolizione esterometro Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, viene rinviata al 1° luglio 2022 l’abolizione del c.d. esterometro e la sostituzione dell’invio dei dati a mezzo del SdI.
Articolo 5, comma 15-quaterEstensione esenzioni Iva – Terzo settore Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 10, D.P.R. 633/1972, l’esenzione Iva si rende applicabile anche alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’Iva: 1. prestazioni di servizi e cessioni di beni a esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; 2. prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; 3. cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al n. 1), organizzate a loro esclusivo profitto; 4. somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle Aps ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), L. 287/1991, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività. Le disposizioni di cui sopra si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal codice del Terzo settore: 1. obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge; 2. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; 3. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; 4. eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all’articolo 2538, comma 2, cod. civ.; sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2538, ultimo comma, cod. civ. e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; 5. intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Articolo 5, comma 15-septiesModifiche al regime delle accise Vengono introdotte alcune modifiche in relazione alle imposte dovute sulle bevande alcoliche e sull’alcol etilico, con decorrenza 1° gennaio 2022. Modificando l’articolo 27, Tua, al fine di recepire le indicazioni contenute nell’articolo 1, § 15, Direttiva 2020/1151, viene introdotta la definizione di alcole completamente denaturato, esente da accisa. Si intende come tale l’alcole etilico al quale sono aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla formula di denaturazione notificata dallo Stato e oggetto di riconoscimento reciproco, di cui all’allegato al Regolamento (CE) 3199/93. Viene prevista l’esenzione se i prodotti sono: – completamente denaturati e destinati alla vendita come alcole etilico; – impiegati in prodotti non destinati al consumo umano, realizzati con alcole etilico previamente denaturato con formule di denaturazione approvate dall’Amministrazione finanziaria, diverse da quelle di cui al comma 2-bis; – utilizzati, previa denaturazione, per la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive impiegate per la realizzazione dei prodotti non destinati al consumo umano, di cui alla lettera b); – impiegati per la produzione di medicinali, secondo la definizione prevista dalla normativa europea. Viene estesa l’esenzione da accisa anche al caso in cui l’alcole etilico sia trasferito nel territorio nazionale con la scorta del documento di accompagnamento immesso in consumo in un altro Stato membro al quale, nel medesimo Stato, sono state aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla relativa formula di denaturazione notificata dal medesimo Stato membro e oggetto di riconoscimento reciproco. Il nuovo articolo 30-bis, Tua, prevede che l’alcole e le bevande alcoliche non completamente denaturati, e cioè denaturati con modalità diverse da quelle di cui al nuovo comma 2-bis dell’articolo 27, Tua, circolano in regime di sospensione d’accisa. Piccole distillerie indipendenti Sono le ditte esercenti le distillerie (di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), punto 1), Tua) per cui l’Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una autocertificazione resa dal depositario che riguarda: – il quantitativo di alcole etilico realizzato nell’anno precedente, che non può risultare superiore a 10 ettolitri; – l’indipendenza economica e legale da altre distillerie; – l’utilizzo di impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda; – la circostanza che essa non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui. Accise sulla birra Viene modificato l’articolo 35, comma 1, Tua, definendo come “grado Plato”, fino al 31 dicembre 2030, la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la bina è derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta. Dal 1° gennaio 2031, per grado Plato si intenderà la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, alla quale è sommato anche il quantitativo di tutti gli ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai sensi del presente comma viene arrotondata a un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo di grado quelle superiori. Piccolo produttore indipendente di vino Ai sensi del nuovo articolo 37-bis, Tua, l’Amministrazione finanziaria, su richiesta del produttore di vino e sulla base degli elementi fomiti dal Mipaaf, certifica, ricorrendone le condizioni e sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario, il quantitativo di vino realizzato nella fabbrica nell’anno precedente, che non può risultare superiore a 1.000 ettolitri e che lo stesso produttore è legalmente ed economicamente indipendente da altri produttori di vino, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che lo stesso produttore di vino non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui. Piccolo produttore indipendente di bevande fermentate diverse da vino e birra Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera d), Tua, che producono bevande di cui all’articolo 38, Tua, ottenute esclusivamente dalla fermentazione di frutta, bacche, ortaggi o succo fresco o concentrato ricavato da tali prodotti ovvero dalla fermentazione di una soluzione di miele in acqua, senza l’aggiunta di alcole etilico o bevande alcoliche, l’Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000, e degli elementi forniti dalla competente Direzione generale del Mipaaf, il quantitativo di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra prodotte nell’anno precedente, che non può essere superiore a 15.000 ettolitri, e che l’impianto produttivo è legalmente ed economicamente indipendente da altri impianti, che utilizza strutture fisicamente distinte da quelle di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui. Piccoli produttori di alcolici intermedi Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b), Tua, l’Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000, il quantitativo dei prodotti realizzati nello stabilimento nell’anno precedente, che non può essere superiore a 250 ettolitri, e che lo stesso stabilimento è legalmente ed economicamente indipendente da altri stabilimenti, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.
Articolo 5-quaterUtilizzo del contante Per effetto delle modifiche all’articolo 49, comma 3-bis, D.Lgs. 231/2007, torna il limite di 3.000 euro per il cambio di valute in contanti. Confermato il limite di 1.000 euro per le altre operazioni.
Articolo 5-septiesEsenzione Iva per il trasporto di beni A decorrere dal 1° gennaio 2022, per effetto delle modifiche apportate all’articolo 9, D.P.R. 633/1972, non beneficiano della non imponibili Iva i servizi di trasporto resi a soggetti diversi da quelli di seguito elencati: – dall’esportatore; – dal titolare del regime di transito; – dall’importatore; – dal destinatario dei beni; – dal prestatore di servizi di spedizione relativi ai trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile; – dal prestatore di servizi relativi alle operazioni doganali. Restano pertanto esclusi dal beneficio di non imponibilità i servizi resi dalle imprese di trasporto resi a committenti diversi da quelli appena citati (c.d. sub vettori o subcontraenti).
Articolo 5-noviesIntegrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 22, comma 5, D.Lgs. 124/2019, viene previsto che gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti strumenti di pagamento elettronico tracciabili, possono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati identificativi di tali strumenti di pagamento e l’importo giornaliero delle transazioni, anche tramite il sistema PagoPA, ai fini della fruizione del credito di imposta loro riconosciuto dalle norme vigenti.
Articolo 5-deciesNuova definizione di abitazione principale ai fini Imu Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 1, comma 741, lettera b), L. 160/2019, viene modificato il concetto di abitazione principale, prevedendo che ove i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, l’agevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare, scelto dai componenti del nucleo familiare, e ciò sia nel caso di immobili siti nello stesso Comune, sia ove gli immobili presenti in Comuni diversi.
Articolo 6Il “nuovo” patent box Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, viene introdotto un nuovo regime opzionale, con durata minima pari a 5 periodi d’imposta irrevocabile e rinnovabile. Le disposizioni si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dal 22 ottobre 2021. Meccanismo I costi di R&S sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività d’impresa, sono maggiorati del 90%. L’esercizio dell’opzione comporta l’impossibilità di poter fruire, per l’intera durata dell’opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d’imposta per le attività di R&S di cui all’articolo 1, commi da 198 a 206, L. 160/2019. Condizioni di accesso I soggetti che esercitano l’opzione devono svolgere le attività di R&S, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni. Opzione Con provvedimento direttoriale saranno definite le modalità di esercizio dell’opzione che rileva anche ai fini Irap. Con il provvedimento saranno indicate anche le modalità di tenuta delle informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione. Tale documentazione è necessaria in quanto, in caso di rettifica della maggiorazione da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione ex articolo 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997, non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente la consegni per consentire il riscontro della corretta maggiorazione. Il contribuente che detiene la documentazione ne dà comunicazione all’Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione. In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997. I soggetti che hanno esercitato l’opzione ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, L. 190/2014, antecedentemente al 22 ottobre 2021, possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al “nuovo” patent box, previa comunicazione da inviarsi secondo modalità stabilite con provvedimento direttoriale. Sono esclusi dalla previsione coloro che abbiano presentato: – istanza di accesso alla procedura di cui all’articolo 31-ter, D.P.R. 600/1973; o – istanza di rinnovo; e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure. Parimenti esclusi sono i soggetti che hanno aderito al regime di cui all’articolo 4, D.L. 34/2019. Infine, viene previsto che i soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all’articolo 31-ter, D.P.R. 600/1973, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell’accordo già sottoscritto e che non hanno ancora sottoscritto un accordo vogliono aderire al “nuovo” patent box, comunicano, secondo le modalità stabilite con provvedimento direttoriale la volontà di rinunciare alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa. Abrogazione “vecchio” patent box A decorrere dal 22 ottobre 2021, sono parallelamente abrogati: – articolo 1, commi da 37 a 45, L. 190/2014; e – articolo 4, D.L. 34/2019.
Articolo 7Rifinanziamento Fondo automotive Viene incrementata, per il 2021, di 100 milioni di euro, la dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 1041, L. 145/2018, da destinare secondo la seguente ripartizione: a) 65 milioni di euro ai contributi per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica per chilometro, di cui all’articolo 1, comma 1031, L. 145/2018; b) 20 milioni di euro ai contributi per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all’articolo 1, comma 657, L. 178/2020, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici; c) 10 milioni di euro ai contributi per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica per chilometro (Km), di cui all’articolo 1, comma 654, L. 178/2020; e d) 5 milioni di euro ai contributi di cui all’articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), D.L. 73/2021. In sede di conversione in legge è stato previsto che, a decorrere dal 21 dicembre 2021, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla concessione dei contributi di cui all’articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), L. 145/2018, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all’articolo 74-bis, D.L. 104/2020.
Articolo 13, comma 1, lettera d)Comunicazione preventiva lavoro autonomo occasionale In sede di conversione in legge, viene introdotto l’obbligo di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, in base alle modalità oggi vigenti per il lavoro intermittente (articolo 15, comma 3, D.Lgs. 81/2015). In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13, D.Lgs. 124/2004.

NUOVE REGOLE PER L’ESTEROMETRO RINVIATE AL 1° LUGLIO 2022

Dal 2022 cambiano le regole per l’invio della comunicazione delle operazioni transfrontaliere, ossia le operazioni attive e passive che hanno come controparte un soggetto non residente o stabilito nel territorio dello stato (il cosiddetto “esterometro”).

Si tratta di una nuova modalità comunicativa che entrerà definitivamente in vigore il prossimo 1° luglio 2022 (inizialmente l’entrata in vigore era prevista per il 1° gennaio 2022, ma la legge di conversione al D.L. 146/2021 ha rinviato di 6 mesi tale disciplina), quindi il primo semestre sarà caratterizzato da delle regole transitorie.

Con il provvedimento n. 374343 del 23 dicembre 2021 l’Agenzia delle entrate ha adeguato le regole tecniche per la trasmissione dei dati, al contempo abrogando il precedente provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021.

Il nuovo esterometro

Sino al 2021, per le operazioni realizzate con “controparte straniera” i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato dovevano trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti. Tale obbligo non operava per le operazioni documentate spontaneamente tramite fattura elettronica.

L’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/15 venne modificato dall’articolo 1, comma 1103, L. 178/2020 (ossia la scorsa Legge di Bilancio 2021) prevedendo che, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere fossero trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive:

  • per le operazioni attive, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita). In tal caso si dovrà emettere una fattura elettronica valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”;
  • per le operazioni passive, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione. Per le fatture ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19 (a seconda dell’operazione posta in essere), da trasmettere al Sistema di Interscambio;
Con la L. 215/2021 (di conversione al D.L. 146/2021) è stato nuovamente modificato il comma 3-bis richiamato, prevedendo che la disposizione circa l’invio delle informazioni riguardanti le operazioni transfrontaliere entri in vigore con riferimento alle operazioni realizzate a partire dal 1° luglio 2022.

Ovviamente, nelle more dell’entrata in vigore della disciplina descritta, le nuove modalità di comunicazione delle operazioni possono già essere utilizzate facoltativamente a partire dal 1 gennaio 2022.

Le nuove sanzioni

Dal 1° gennaio 2022 entra in vigore anche la nuova misura delle sanzioni stabilita dalla legge di bilancio 2021: a seguito della modifica dell’obbligo comunicativo, l’articolo 11, comma 2-quater, D.Lgs.  471/1997 è stato adeguato, prevedendo la sanzione applicabile alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Nulla è stato disposto al riguardo, ma pare che anche la presente misura debba essere rinviata alle operazioni poste in essere dal 1° luglio 2022.

CORRISPETTIVI TELEMATICI: NUOVE SPECIFICHE TECNICHE FINALMENTE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2022

Con il provvedimento direttoriale prot. n. 228725/2021 del 7 settembre 2021, l’Agenzia delle entrate, In considerazione delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione emergenziale provocata dal Covid-19 e recependo le richieste provenienti dalle associazioni di categoria, ha disposto l’ennesima proroga, dal 1° ottobre 2021 al 1° gennaio 2022, dell’obbligo di effettuare la trasmissione dei corrispettivi telematici esclusivamente con il nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri “Tipi dati per i corrispettivi – versione 7.0 – giugno 2020”, e del conseguente adeguamento dei registratori telematici.

Mentre fino al 31 dicembre 2021 i contribuenti hanno potuto inviare i corrispettivi con il vecchio tracciato (versione 6.0), dal 1° gennaio 2022 trovano, quindi, finalmente applicazione le nuove specifiche tecniche aggiornate con il provvedimento n. 1432217 del 20 dicembre 2019 con il quale l’Agenzia delle entrate aveva modificato l’originario provvedimento n. 182017/2016, sia al fine di tener conto dell’evoluzione normativa della disciplina in tema di corrispettivi telematici, sia per recepire le proposte e le segnalazioni pervenute dalle associazioni di categoria e dagli operatori.

  • Le novità contenute nelle nuove specifiche

La definitiva applicazione delle nuove specifiche tecniche determina sia un aggiornamento dell’allegato tecnico “Tipi Dati per i Corrispettivi” (versione 7.0) quanto il layout del “documento commerciale”.

Al di là di aspetti prettamente tecnici, nel punto 3.1 del novellato provvedimento n. 182017/2016 viene precisato, in sintonia con le corrette regole di applicazione dell’Iva, che:

  • la memorizzazione dei corrispettivi avviene al momento dell’effettuazione dell’operazione;
  • l’invio dei dati può avvenire entro 12 giorni da tale momento.

In termini operativi l’aspetto più rilevante è certamente quello che permetterà ai registratori telematici di differenziare i valori dei corrispettivi “non riscossi” (esempio tipico è rappresentato dalle cessioni di beni non consegnati o dalle prestazioni di servizi non pagate) o degli importi pagati mediante buoni pasto (c.d. ticket restaurant).

Le modifiche, infine, riguardano anche i soggetti che operano con più codici attività per i quali le nuove specifiche prevedono la possibilità di imputare i dati dei corrispettivi all’attività per la quale si sta effettuando l’operazione, in modo da consentire mediante il registratore telematico la corretta rendicontazione dei corrispettivi e dell’imposta.

Per tutti coloro che sono soggetti all’obbligo di trasmissione dei corrispettivi telematici, sarà pertanto opportuno aver concordato col proprio tecnico di fiducia la predisposizione delle modifiche necessarie (aggiornamento del software) per adeguare l’apparecchio alle nuove specifiche tecniche.

DISCIPLINA DEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI: DAL 1° DICEMBRE 2021 IN VIGORE IL DECRETO CHE RECEPISCE LA DIRETTIVA 2018/1910

Con un paio d’anni di ritardo il Legislatore interno completa l’iter normativo che porta al recepimento nell’ordinamento nazionale delle cosiddette “4 soluzioni rapide” (o “quick fixes”) introdotte dal Legislatore comunitario per uniformare talune difformità presenti tra i diversi Paesi membri in relazione a talune tipologie di scambi intra UE.

Infatti, con il D.Lgs. 192 del 5 novembre 2021 il Legislatore nazionale recepisce formalmente (anche per porre termine ad una procedura di infrazione nel frattempo avviata dagli organi comunitari) i contenuti del nuovo articolo 36-bis della Direttiva 2006/112/CE, inserito con effetto 1° gennaio 2020 dalla Direttiva UE 2018/1910 che ha inteso apportare talune modifiche alla disciplina degli scambi intracomunitari nell’ambito delle vendite concatenate con unico scambio di merci.

Per effetto della pubblicazione in G.U. 285 del 30 novembre 2021 e di quanto previsto all’articolo 3 del nuovo decreto, le disposizioni in esso contenute sono entrate in vigore lo scorso 1° dicembre 2021.

Dal punto di vista normativo il recente D.Lgs. 192/2021 apporta le seguenti modifiche al D.L. 331/1993, ovvero il decreto che a livello nazionale regola la disciplina degli scambi intracomunitari di beni:

  • viene introdotto un nuovo articolo 38-ter rubricato “Acquisti intracomunitari in regime di call-off stock”;
  • viene modificato l’articolo 41 con l’introduzione di un nuovo comma 2-ter;
  • viene introdotto un nuovo articolo 41-bis rubricato “Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di call-off stock”;
  • viene introdotto un nuovo articolo 41-ter rubricato “Cessioni a catena
  • vengono apportate diverse modifiche di coordinamento al successivo articolo 50.
  • I requisiti per la non imponibilità negli scambi intra UE

Il primo aspetto da mettere in rilievo riguarda l’introduzione del nuovo comma 2-ter dell’articolo 41, D.L. 331/1993 con il quale vengono fissate due condizioni affinché ad una cessione di beni si possa riconoscere l’applicazione del regime di non imponibilità ai fini Iva. Al tal fine occorre quindi che:

  1. il cessionario comunitario abbia comunicato al cedente nazionale il numero identificativo Iva attribuitogli da uno Stato membro diverso dall’Italia;
  2. il cedente nazionale abbia compilato l’elenco riepilogativo Intrastat (articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993) o ne abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata compilazione.
  • La disciplina del call-off stock

Ulteriori modifiche riguardano l’armonizzazione della disciplina delle operazioni in regime di “call-off stock” che, nell’ordinamento interno trovano ora collocazione, rispettivamente, nel nuovo articolo 38-ter, D.L. 331/1993 per gli acquisti intra UE e nel nuovo articolo 41-bis, D.L. 331/1993 per le cessioni intra UE. Va a tal proposito segnalato che l’Agenzia delle entrate ha già da tempo riconosciuto l’applicazione del citato regime definito di “call-off stock”, identificandolo con il pressoché analogo regime di “consignment stock”, seppur in linea generale tra le due definizioni esista una distinzione sotto il profilo formale:

  • il “call-off stock” ha come destinataria l’impresa industriale che preleverà i beni per utilizzarli nel proprio processo produttivo;
  • il “consignment stock” ha, invece, come destinataria l’impresa commerciale che preleverà i beni per rivenderli.

Le nuove disposizioni attribuiscono effetti sospensivi al trasferimento in altro Stato membro di beni propri per la costituzione di uno stock, fino a che il destinatario presso il quale detto stock è posto, prelevando le merci, non ne divenga proprietario. L’effetto che ne consegue è che, al verificarsi di determinati presupposti, colui il quale trasferisce la giacenza non è pertanto tenuto a identificarsi ai fini Iva nello Stato di destinazione delle merci. Occorre tuttavia considerare che la cessione ha luogo se e quando la proprietà delle merci è trasferita all’acquirente Ue, ovvero allo scadere del termine massimo di 12 mesi dall’arrivo nell’altro Stato membro. Al contrario, non ha luogo alcuna cessione qualora, entro il predetto termine, i beni sono rispediti in Italia e il soggetto nazionale ne annota il ritorno nel registro di cui all’articolo 50, comma 5-bis, D.L. 331/1993.

  • Le cessioni “a catena”

Quale terza e ultima novità va segnalata l’introduzione del nuovo articolo 41-ter, D.L. 331/1993 con il quale vengono regolate le cosiddette cessioni “a catena”, ossia quelle cessioni successive di beni che sono oggetto di un’unica spedizione o trasporto – da uno Stato membro a un altro – direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente.

Per quelle cessioni successive il cui trasporto inizia in Italia ed è effettuato da un operatore intermedio (un cedente diverso dal primo cedente), l’operazione non imponibile è quella effettuata nei confronti di detto operatore intermedio, salvo che questi non comunichi al suo fornitore un numero di partita Iva italiano; in tal caso, ha natura di cessione intra-Ue non imponibile quella posta in essere dall’operatore intermedio.

Resta, infine, da chiarire la compatibilità tra la descritta previsione recata dal nuovo articolo 41-ter e quella contenuta nell’articolo 58 sempre del D.L. 331/1993 che regola le cosiddette “triangolazioni interne” e che accorda il trattamento di non imponibilità alla cessione interna (ITA verso ITA) se i beni sono trasportati in altro stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico del proprio cessionario. Su questo è auspicabile attendersi una conferma ufficiale da parte dell’Agenzia delle entrate.

LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2022

Nella Gazzetta Ufficiale n. 307 dello scorso 28 dicembre 2021 sono state pubblicate le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci – art.3, co.1, del D.Lgs. n.314/1997”, in vigore dal 1° gennaio 2022.

I costi chilometrici individuati nelle tabelle vanno utilizzati per determinare il fringe benefit riconosciuto al dipendente o all’amministratore che dispone, a uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta, della autovettura aziendale.

Si conferma per l’anno 2022 la modifica apportata per il 2021 che ha previsto l’introduzione di due ulteriori categorie specifiche e che porta da 9 a 11 tipologie di Tabelle Aci per il rimborso chilometrico e il calcolo del finge benefit: si tratta dei mezzi ibrido-benzina e ibrido-gasolio in produzione e fuori produzione.

Fringe benefit e uso promiscuo ai dipendenti

La determinazione del fringe benefit “convenzionale” risulta utile in particolare per gestire le conseguenze fiscali delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti, che in tal modo beneficiano della deduzione dei costi nella misura del 70% senza soglie relative al costo di acquisizione della autovettura.

L’articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir dispone che le tabelle Aci debbano essere applicate a una percorrenza convenzionale annua di 4.500 km, al fine di determinare la quota di uso privato della autovettura aziendale da parte del dipendente:

“per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettera a), c) e m), D.Lgs. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile Club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”.

Si ricorda che per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione del fringe benefit è definita in base alla quantità di emissioni di anidride carbonica. In particolare:

  • al 25% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica non sono superiori a 60 g/km;
  • al 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
  • al 40% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km (50% dal 1° gennaio 2021);
  • al 50% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 190 g/km (60% dal 1° gennaio 2021).

Per i contratti stipulati fino al 30 giugno 2020, invece, la quota imponibile della retribuzione in natura corrispondente all’utilizzo a scopo promiscuo dell’autovettura aziendale è calcolata in misura pari al 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km sulla base dei costi chilometrici indicati nelle tabelle.

Esempio 
La società Alfa Srl concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta al proprio dipendente Rossi Mario la seguente autovettura: BMW 320I XDRIVE 2.0 berlina della potenza di 184cv. In base alle nuove tabelle Aci il costo chilometrico risulta pari a 0,6950 euro per chilometro (si applica la percentuale del 30%). Secondo la regola contemplata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), D.P.R. 917/1986 il fringe benefit annuale sarà così determinato: euro 0,6950 x Km 4.500 = 3.127,50 euro fringe benefit convenzionale annuo

Datore e dipendente possono accordarsi affinché il dipendente contribuisca al costo della vettura: tale addebito avviene con fattura assoggettata a Iva con aliquota ordinaria.

Il fringe benefit tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati: il calcolo del fringe benefit tassabile va fatto confrontando il fringe benefit teorico (verificabile con le tariffe Aci di cui si è detto) e l’importo fatturato comprensivo di Iva.

Qualora tale addebito risulti almeno pari al fringe benefit convenzionale (che si ricorda essere già comprensivo dell’Iva) come sopra calcolato, non si renderà necessaria l’attribuzione in busta paga di alcun compenso in natura.

Tabelle disponibili sul sito dell’Aci

Va infine evidenziato che sul sito web dell’Aci (www.aci.it) non sono rinvenibili solo le tabelle dalle quali ricavare il fringe benefit convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso tre tipologie di tabelle:

  1. quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente/collaboratore/professionista che utilizza la propria autovettura);
  2. quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare ai sensi dell’articolo 95, comma 3, Tuir il limite massimo deducibile in capo all’azienda per le trasferte effettuate con autovettura propria dal dipendente o collaboratore);
  3. quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare il fringe benefit convenzionale (retribuzione in natura per la quota forfettaria di utilizzo privato della autovettura aziendale).

MODIFICATA LA MISURA DEL TASSO LEGALE

Con il D.M. del 13 dicembre 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021), il Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che:

la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284, cod. civ. è fissata all’1,25% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022”.

Di conseguenza a far data dal 1° gennaio 2022 il tasso di interesse legale passa dallo 0,01% allo 1,25%.

Posto che la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali e contributive, vediamo talune situazioni nelle quali assume rilevanza la predetta misura.

Ravvedimento operoso

Il decremento del tasso di interesse legale comporta la variazione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Di seguito riportiamo le misure del tasso legale in vigore nei singoli periodi (a partire dal 2015), che nel caso di ravvedimento occorre quindi applicare secondo un criterio di pro-rata temporis:

  • 0,5% dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015;
  • 0,2% dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016;
  • 0,1% dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017;
  • 0,3% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
  • 0,8% dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
  • 0,05% dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
  • 0,01% dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021
  • 1,25% dal 1° gennaio 2022 al giorno di versamento compreso.
Nel caso quindi di scadenza a cavallo d’anno (per esempio ravvedimento del secondo acconto Ires, scaduto il 30 novembre 2021, al 1° marzo 2022) si dovrà applicare: – dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 il tasso dello 0,01%; – dal 1° gennaio 2022 al 1° marzo 2022 il tasso dello 1,25%.

Misura degli interessi non computati per iscritto

La misura dello 1,25% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (articolo 45, comma 2, Tuir) e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (articolo 89, comma 5, Tuir).

Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette

Con un successivo D.M. saranno adeguati al nuovo tasso di interesse legale dell’1,25% i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:

  • delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
  • delle rendite o pensioni a tempo determinato;
  • delle rendite e delle pensioni vitalizie;
  • dei diritti di usufrutto a vita.

Queste previsioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022.

Omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’articolo 116, L. 388/2000 (Finanziaria 2001).

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi allo 1,25% dal 1° gennaio 2022, in caso di:

  • oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
  • fatto doloso di terzi, denunciato all’Autorità giudiziaria;
  • crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore;
  • aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
  • aziende sottoposte a procedure concorsuali; enti non economici ed enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

Rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni

La riduzione del tasso legale non rileva invece in caso di rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

REGOLE PER IL CORRETTO UTILIZZO IN COMPENSAZIONE “ORIZZONTALE” DEI CREDITI FISCALI

Le compensazioni “orizzontali” (ossia tra tributi diversi) dei crediti fiscali sono da diversi anni soggette a numerose limitazioni: i vincoli maggiori riguardano da sempre i crediti Iva, ma nel tempo sono state introdotte limitazioni anche con riferimento agli altri tributi, non dimenticando poi il blocco alla compensazione che interessa i soggetti che presentano debiti erariali iscritti a ruolo.

Vediamo, pertanto, di riepilogare brevemente le principali regole di compensazione dei predetti crediti.

Le regole per i crediti Iva

In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva annuale emergente dalla dichiarazione, per importi superiori a 5.000 euro (entro tale importo la compensazione è libera), occorre ricordare che:

  • può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge;
  • la compensazione deve avvenire tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline);
  • è necessario che sulla dichiarazione venga apposto il visto di conformità a opera di soggetti a ciò abilitati;

Per le c.d. startup innovative iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese è previsto in relazione alla compensazione dei crediti Iva, in luogo dell’ordinario limite di 5.000 euro, uno speciale e più favorevole limite di 50.000 euro.

Va, infine, ricordato che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni “orizzontali” (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall’Iva o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle “Iva da Iva”, anche se superano le soglie sopra indicate.

  • Compensazione “libera” per i crediti Iva annuali non superiori a 5.000 euro

Chi intende utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2021 per importi non superiori a 5.000 euro può presentare il modello F24:

  • a partire dal 1° gennaio 2022;
  • senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Tali compensazioni per importi non superiori a 5.000 euro sono possibili indipendentemente dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i “primi” 5.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.

In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla circolare n. 29/E/2010:

  • non ricadono nel monitoraggio (quindi solo liberi) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d’imposta che sorgono successivamente (ad esempio: credito Iva dell’anno 2021 risultante dalla dichiarazione Iva 2022 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2022);
  • al contrario, devono essere conteggiate nel limite, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (ad esempio: debito Iva ottobre 2021 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva dell’anno 2021 risultante dalla dichiarazione Iva 2022).
  • Compensazione dei crediti Iva annuali superiori a 5.000 euro

Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro, invece, per la parte che eccede tale limite, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva; la compensazione del credito annuale per importi superiori a 5.000 euro annui sarà possibile solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva.

  • Residuo credito Iva annuale relativo all’anno 2020

Infine, per una corretta applicazione di tali regole si ricorda che:

  • il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2020, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e utilizzato nel 2022 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2022 relativa all’anno 2021 (esempio: compensazione il 16 gennaio 2022 del credito Iva relativo al 2020), non deve sottostare alle regole descritte; nel modello F24 occorre indicare l’anno “2020” come anno di riferimento. Infatti, per questo credito relativo al 2020 la dichiarazione annuale è già stata presentata nel 2021 e, quindi, le tempistiche sono già state rispettate (con eventuale apposizione del visto di conformità, ove necessario);
  • al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2020 emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti “rigenerato” nella dichiarazione Iva 2022 come credito Iva relativo all’anno 2021 e, come tale, soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

Le regole per gli altri crediti

I contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale con modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap per importi superiori a 5.000 euro annui devono richiedere l’apposizione del visto di conformità.

Il D.L. 124/2019 ha inoltre esteso a tali crediti le regole restrittive riguardo la previa presentazione della dichiarazione, già applicabili ai fini Iva.

Pertanto, per i crediti erariali di importo superiore a 5.000 euro, l’utilizzo in compensazione “orizzontale” è possibile solo 10 giorni dopo aver trasmesso telematicamente la relativa dichiarazione dalla quale gli stessi traggono origine. La compensazione orizzontale dei presenti crediti, pertanto, richiede la necessità di eseguire preventivamente i controlli finalizzati all’apposizione del visto di conformità e, quindi, la preventiva trasmissione telematica del modello dichiarativo dal quale emerge il credito.

Sono pertanto utilizzabili dal 1° gennaio 2022, in compensazione orizzontale, solo i crediti 2021 di importo non superiore alla soglia dei 5.000 euro.

Versamenti con compensazione

Va evidenziato che la presentazione dei modelli F24 con utilizzo dei crediti in compensazione deve sempre seguire i canali telematici, e in particolare deve essere eseguita tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Per tutti i soggetti (titolari o meno di partita Iva) la presentazione di un F24 con un credito in compensazione deve essere effettuato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti.

Solo nel caso di presentazione di modello F24 senza compensazione sarà possibile utilizzare i sistemi di home banking; solo per i privati non titolari di partita Iva è possibile l’utilizzo del canale cartaceo.

Versamento con F24Titolare di partita IvaPrivato
Senza compensazioneServizi telematici Agenzia o home bankingServizi telematici Agenzia, home banking o cartaceo
Con compensazioneServizi telematici AgenziaServizi telematici Agenzia

Per meglio definire l’ambito applicativo della disposizione è intervenuta l’Agenzia delle entrate attraverso la risoluzione n. 110/E/2019 indicando i codici tributo relativi ai crediti interessati dalle modalità di invio telematico tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate: si precisa infatti che tale obbligo non sussiste qualora l’utilizzo del credito nel modello F24 rappresenti una compensazione “verticale” (ad esempio: utilizzo del credito per saldo Ires utilizzato per effettuare il versamento dell’acconto Ires).

Limite massimo alla compensazione

In tema di compensazione di crediti (unitamente ai rimborsi a soggetti intestatari di conto fiscale), ai sensi dell’articolo 34, comma 1, L. 388/2000 è previsto un limite: dal 2022 detto limite viene incrementato a 2 milioni di euro (incremento operato dalla Legge di Bilancio 2022).

Al riguardo, si deve ricordare che il limite in commento si applica:

  • cumulativamente, a tutti i crediti d’imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione “orizzontale” nel modello F24;
  • a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall’anno della sua formazione.

Detto limite riguarda quindi anche i crediti Iva, sia annuali sia trimestrali.

Debiti iscritti a ruolo

Un importante vincolo alla compensazione dei crediti è legato a eventuali pendenze tributarie che il contribuente non ha correttamente versato in passato.

Ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. La compensazione dei crediti fiscali torna a essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo “RUOL” istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.

Nel caso di compensazione in violazione alla disciplina in commento, è prevista una sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.

                                          per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia: tel. 03023076 – fax 0302304108 – email fiscale.tributario@confapibrescia.it  

SCADENZIARIO                                                 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 16 gennaio al 15 febbraio 2022, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZE FISSE
17 gennaioVersamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di dicembre. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.   Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di dicembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.   Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef; sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; sui redditi di lavoro autonomo; sulle provvigioni; sui redditi di capitale; sui redditi diversi; sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.   Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. ACCISE – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.  
25 gennaioPresentazione elenchi Intrastat mensile e trimestrale Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.  
31 gennaioContributo revisori legali Scade oggi il versamento del contributo annuale da parte degli iscritti nel Registro dei revisori legali.   Imposta di bollo virtuale Scade oggi il termine per l’invio telematico della dichiarazione per la liquidazione definitiva dell’imposta di bollo assolta in modo “virtuale” per il 2021.   Irpef invio spese sanitarie precompilato Scade oggi il termine per l’invio telematico tramite il Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie del secondo semestre 2021 da parte di farmacie e parafarmacie, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, medici e odontoiatri, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia, ottici, veterinari e altri professionisti sanitari finalizzati alla predisposizione del modello 730/2022 precompilato.   Presentazione elenchi Intra-12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di novembre.   Presentazione del modello Uniemens individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di dicembre.   Esterometro Scade oggi il termine per l’invio della comunicazione delle fatture emesse e ricevute nel quarto trimestre da soggetti UE e extra UE non emesse in formato elettronico o non documentate da bolletta doganale.   Canone abbonamento Rai: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo Scade oggi il termine per la presentazione del modello “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato” per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica.  
10 febbraioCredito di imposta spese di pubblicità Ultimo giorno per l’invio della dichiarazione sostitutiva necessaria per accedere all’agevolazione per le spese di pubblicità sostenute nel 2021.  
15 febbraioRegistrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.   Fatturazione differita Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.   Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.  
 per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Confapi Brescia:
tel. 03023076 – fax 0302304108 – email fiscale.tributario@confapibrescia.it