La Corte di Cassazione con ordinanza dell’ 8 giugno 2021 n. 15952 ha ribadito che il divieto di monetizzazione, previsto dall’art. 10, comma 2 del d.lgs 66 del 2003 che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria n. 93/104/CE, è finalizzato a garantire il godimento effettivo delle ferie, che sarebbe vanificato qualora se ne consentisse la sostituzione con un’indennità. L’eccezione al principio generale di divieto di monetizzazione delle ferie non godute, opera nei soli limiti delle ferie non godute relative al periodo ancora pendente al momento della risoluzione del rapporto, e non consente la monetizzazione di quelle riferibili agli anni antecedenti, perché rispetto a queste il datore doveva assicurare l’effettiva fruizione.