E’ entrato in vigore, in via provvisoria, lo scorso 21 settembre 2017, l’Accordo commerciale UE-Canada. Esso si pone l’obiettivo di facilitare lo scambio di beni e servizi, con conseguenti vantaggi per i cittadini e le imprese dell’UE e del Canada. L’accordo prevede – tra l’altro – di ridurre reciprocamente il 98% dei dazi e di promuovere scambi commerciali e investimenti. Consentirà, inoltre, alle imprese europee di partecipare ad appalti pubblici canadesi e di vendere servizi in Canada e faciliterà anche il percorso del riconoscimento delle qualifiche europee da parte dello Stato canadese. E’ prevista, inoltre, la tutela di 140 prodotti tipici europei attraverso il divieto della commercializzazione delle imitazioni e la salvaguardia degli standard europei.

Parallelamente, a partire dal 1° gennaio 2017, l’UE ha introdotto una nuova modalità di certificazione dell’origine finalizzata agli scambi nell’ambito degli accordi commerciali preferenziali conclusi tra l’UE e i Paesi terzi (FTA): il sistema degli esportatori registrati (REX, Registered Exporter), creato per semplificare le procedure di esportazione nel contesto degli accordi. Il CETA è il primo accordo di libero scambio bilaterale per cui è prevista la registrazione nel sistema REX.

Tale sistema consente all’operatore di fornire le proprie generalità una sola volta e di ottenere un numero REX che potrà essere utilizzato per le esportazioni verso il Canada (in prospettiva per tutte le esportazioni verso i Paesi che saranno interessati da FTA), indicandolo sulla dichiarazione di origine dell’esportatore. Di seguito troverete il link con i contenuti specifici sul funzionamento del Registro.

Nella prima fase di applicazione l’Agenzia delle Dogane ha fornito – già lo scorso luglio – indicazioni sull’uso in via transitoria del codice di Esportatore Autorizzato, quale elemento da menzionare nelle dichiarazioni di origine per merci destinate al Canada e successivamente ribadito che fino al 31 dicembre 2017, gli esportatori non ancora registrati nel sistema REX, ma in possesso dello status di Esportatore Autorizzato nell’Unione, possono rilasciare dichiarazioni sull’origine per le esportazioni destinate al Canada con il codice assegnato.

Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2018 il possesso del numero di registrazione alla banca dati REX diverrà obbligatorio ai fini del trattamento preferenziale. Di conseguenza, in caso di mancata registrazione degli operatori alla banca dati entro il 31 dicembre 2017, non sarà più possibile beneficiare delle tariffe agevolate previste dal CETA, fino all’avvenuta registrazione al registro europeo degli esportatori.

Per approfondimenti:

Accordo CETA – www.Consilium.Europa.eu

Regolamento 2015/2447 – art 68 sul REX http://eur-lex.europa.eu/

Adempimenti REX – https://ec.europa.eu/

Istanza di iscrizione al REX – https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/

Procedure operative per l’iscrizione: Circolare Agenzia delle Dogane: https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it

Modulo dichiarazione origine per l’accordo CETA: ANNEX 2 – https://ec.europa.eu/