L’art. 14, commi da 1 a 3, del D.Lgs. 148/2015, in vigore dal 24/09/2015, come in passato hanno previsto degli obblighi in capo alle imprese nei casi di sospensione o riduzione dell’attività con intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, ossia il duplice obbligo di informare le RSU/RSA e l’obbligo di informazione le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, in caso di richiesta di esame congiunto, l’ulteriore obbligo di trattativa che, comunque, potrebbe anche concludersi senza addivenire ad un accordo, nel rispetto dei 10 o 25 giorni in funzione dell’organico dell’ impresa coinvolta.

Il disposto di quest’ultimo articolo ripropone in buona sostanza quanto previsto in passato dall’art. 5 L. n. 164/75 con in più l’ulteriore specificazione di cui al comma 5: «per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.»

L’ inps con la circolare n. 139 dell’01 agosto 2016 nell’ illustrare i criteri di esame delle domande di concessione dei trattamenti di integrazione salariale precisa che gli adempimenti di cui al primo comma costituiscono una condizione di ammissibilità della domanda e che il mancato espletamento della procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all’art. 14 determina la declaratoria di inammissibilità della richiesta. Secondo l’istituto le aziende dovranno indicare nell’apposito campo della domanda telematica (quadro N –procedura di consultazione sindacale) le informazioni richieste e dovranno allegare, pena l’inammissibilità della domanda stessa, copia della comunicazione (PEC, raccomandata) inviata alle organizzazioni sindacali come elencate all’art. 14 del DLgs 148/2015 ed eventuale copia del verbale di consultazione nel caso di esperimento della stessa.

Si invitano pertanto, le aziende a modificare il sistema di trasmissione delle comunicazioni preventive introducendo la trasmissione tramite raccomandata semplice o a/r o tramite PEC.

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