Il Garante può autorizzare i datori di lavoro al trattamento dei dati giudiziari, qualora questo sia “indispensabile per adempiere o esigere l’adempimento di specifici obblighi o eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa dell’Unione europea, da regolamenti o da contratti collettivi, anche aziendali, e ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro.

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